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OBBLIGO PLANIMETRIE CATASTALI PER ATTI IMMOBILIARI E LOCAZIONI


La Circolare 2/2010 dell'Agenzia del Territorio chiarisce alcuni punti in merito all'art. 19, comma 14 del D.L. 78/2010.

In particolare si specifica che il notaio, prima di stipulare l'atto immobiliare, deve provvedere a controllare la coerenza “soggettiva”, deve cioè verificare la conformità tra l'intestazione presente a Catasto con quella risultante dai registri immobiliari. Nel caso in cui vi fossero discordanze è necessario provvedere, prima della stipula, all'allineamento in banca dati.

Rimane la coerenza “oggettiva”, vale a dire l'obbligo di indicare nell'atto notarile i dati catastali e delle planimetrie catastali depositate in Catasto, oltre alla dichiarazione del proprietario riguardo la conformità dei dati e delle planimetrie catastali con lo stato di fatto degli immobili citati nell'atto notarile.

Anche per le locazioni è obbligatorio avere i dati catastali aggiornati, saranno di fatti da indicare nel contratto di locazione.

Si ricorda che, in base all'art. 2652 del Codice Civile, la nullità dell'atto notarile può essere fatta valere solo dalle parti o terzi interessati e che rimane la possibilità di registrare gli atti a rischio di nullità, non avendo questa azione efficacia sanante.
È però corretto indicare che la maggioranza dei notai, di fronte al pericolo di vedere annullato l'atto, non procedono alla stipula se vi sono dati errati e/o la planimetria catastale non aggiornata.

L'obbligo di effettuare la variazione catastale per aggiornare le planimetrie è quindi obbligatorio in ogni caso, sia che vi siano state modifiche interne o esterne minime (come ad esempio lo spostamento di una porta, l'abbattimento di un muro, costruzione di una veranda, etc. ) che nel caso in cui vi siano state modifiche più rilevanti.

Restano esclusi dall'obbligo di aggiornamento della planimetria catastale tutti gli immobili che non hanno l'obbligo di averne una, vale a dire: i lotti di terra e le aree urbane, i fabbricati iscritti in catasto come “in corso di costruzione” o “in corso di definizione”, sempre che non siano stati ultimati o definiti.


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