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news catasto 25/06/2010

SANATORIA CATASTALE
CONDONO IMMOBILI NON DICHIARATI A CATASTO, ATTI NOTARILI E CONTRATTI DI LOCAZIONE


Con l'emanazione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 sono comparsi alcuni articoli finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva relazionata al patrimonio edilizio.
In particolare l'articolo 19 (commi da 8 a 16) che parla degli immobili non dichiarati in Catasto e dei nuovi obblighi relativi agli atti notarili e ai contratti di locazione, per evitare di incorrere in pesanti sanzioni e rischiare la nullità degli atti.

IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO
Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto o che a seguito di interventi edilizi non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o di destinazione dell'immobile sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, renderà disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico - edilizia.

Se le dichiarazioni di variazione non saranno presentate entro i termini previsti l'Agenzia del Territorio attribuirà una rendita presunta e in seguito, con la collaborazione dei Comuni, procederà agli accertamenti di competenza.

A partire dal 1 gennaio 2011 l'Agenzia del territorio controllerà costantemente il territorio, in collaborazione con i Comuni, per rilevare i fabbricati che non risultino ancora dichiarati in Catasto attraverso verifiche tecnico - amministrative, telerilevamenti e sopralluoghi.

Agli immobili trovati da queste attività di ricerca saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 36 del D.L. 262/2006 e in seguito l'attribuzione della rendita presunta.

Va precisato che queste operazioni non si conformano come sanatoria edilizia in quanto ai Comuni resterà lo stesso potere di controllo in materia urbanistico - edilizia con la possibilità di applicare le relative sanzioni.

ATTI NOTARILI E CONTRATTI DI LOCAZIONE
A partire dal 1 luglio 2010 gli atti notarili dovranno contenere, per le unità immobiliari urbane, gli estremi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie rese in atti dagli intestatari.

La mancanza di questi dati provocherà la nullità dell'atto.

Nelle richieste di registrazione dei contratti scritti o verbali di locazione o affitto di beni immobili e relative cessioni, risoluzioni e proroghe (anche tacite), dovranno essere indicati i dati catastali immobiliari.

La mancanza di questi dati è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'art. 69 del D.P.R. 131/1986 (da 120 a 240 percento dell'imposta dovuta).

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